CAMERA DI COMMERCIO DI FORLI'/CESENA CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE DELLE PMI COOPERATIVE
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena concede contributi in conto interessi a favore delle PMI iscritte al Registro Imprese attive e operanti in provincia, in regola con il pagamento del diritto annuale e socie di Coop.E.R.Fidi che accedono a finanziamenti bancari attivati e garantiti dallo stesso dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
Tali contributi sono diretti a sostenere l'accesso al credito per interventi diretti a:
• acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa e delle relative aree rientranti in un piano di riqualificazione aziendale;
• installazione di impianti;
• acquisto di arredi, macchinari, impianti ed attrezzature attinenti l'attività d'impresa di nuova fabbricazione o usati;
• hardware e software purchè legati all'attività d'impresa, alla gestione del magazzino, alla rete commerciale e al controllo di gestione;
• introduzione di sistemi di controllo di gestione e/o di programmazione dei processi,
• introduzione di sistemi di qualità, anche in materia ambientale,
• innovazione di tecnologia e di prodotto;
• assistenza tecnica finalizzata a interventi di innovazione nella gestione aziendale, nel ciclo produttivo, nella rete commerciale, nelle strategie di marketing, nelle movimentazioni delle merci, nel commercio elettronico e nelle tecniche di vendita;
• acquisto di automezzi di nuova fabbricazione o usati limitatamente al caso di agenti o rappresentanti di commercio, mediatori e agenti di assicurazione e di commercio ambulante o limitatamente al mezzo d'uso, destinati comunque al trasporto di beni propri, oltre che autocarri di nuova fabbricazione o usati destinati al trasporto di beni propri, purchè non in contrasto con la normativa comunitaria in materia.
• consolidamento delle passività a breve termine, entro il limite di € 250.000
Sono in ogni caso esclusi dal beneficio:
• la cessione d'azienda e/o acquisizioni di attività preesistenti (avviamento e licenze);
• l'acquisto di scorte;
• le cessioni di beni mobili tra società che abbiano soci in comune;
• le spese notarili, di manutenzione ordinaria, di messa a norma di impianti già esistenti, quelle relative a contratti di assistenza e in genere quant'altro non strettamente attinente l'attività esercitata.
L'importo ammesso a contribuzione sarà esclusivamente quello determinato dalle fatture quietanzate, al netto di IVA e di altre spese.
Al presente disciplinare si applica il Regolamento CE N.1998/2006.
Il contributo camerale consiste in un abbattimento del tasso di interesse fra un minimo di 1 punto e un massimo di 1,50 punti in ragione d'anno per non oltre i primi 60 mesi rispetto al tasso di erogazione del finanziamento. Per operazioni di consolidamento, l'abbattimento del tasso d'interesse è pari all'1%.
Tale limite massimo di abbattimento può essere elevato a 2 punti in ragione d'anno per le neo-imprese, le imprese giovanili e le imprese a prevalenza femminile. Il contributo in oggetto non è cumulabile con altri aiuti di fonte pubblica.
Tale contributo è erogato in regime de minimis (Regolamento CE N. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore). Ciò comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis per un importo complessivo superiore a 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite è ridotto a € 100.000 per le imprese del settore dei trasporti su strada.
La contribuzione si applica su operazioni finanziarie con un tetto minimo pari a Euro 6.000 ed un tetto massimo pari a Euro 500.000, da utilizzarsi con non più di due domande.
Per fruire del contributo camerale l'impresa dovrà presentare alla Camera tramite Coop.E.R.Fidi, nel periodo di validità del presente regolamento, antecedentemente all'investimento e comunque prima dell'erogazione del finanziamento, apposita domanda di contributo secondo il modello in allegato.
L'impresa si impegna altresì a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente agli aiuti "de minimis" ricevuti nei tre esercizi finanziari precedente alla concessione del contributo. Le opere realizzate e i beni acquisiti con la presente iniziativa non potranno essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento del finanziamento, pena la revoca del beneficio camerale. Il diritto al contributo viene meno anche nelle ipotesi di scioglimento o fallimento dell'impresa e comunque in tutti i casi di inadempienza.
I contributi verranno concessi fino ad esaurimento della somma impegnata in base all'ordine cronologico di rilascio delle garanzie alle banche convenzionate da parte degli organismi dei singoli consorzi.
Per ogni finanziamento il contributo dovuto è corrisposto in un'unica soluzione, determinata dai contributi relativi alle singole rate di ammortamento in forma attualizzata
Nel caso di revoca totale o parziale del contributo da parte della Camera di Commercio e nei casi di anticipata estinzione dei finanziamenti prima della scadenza per qualsiasi motivo, l'impresa beneficiaria restituirà il contributo attualizzato nella misura in cui il contributo stesso non sia stato utilizzato per l'abbattimento degli interessi delle rate già scadute ed a far tempo dalla scadenza della rata successiva alla data di ricevimento della comunicazione di revoca o dalla data di estinzione anticipata.